ECCO le ultime novità delle Leggi CEE a tutela del Viaggiatore-Consumatore

"LUCI ED OMBRE SULLA 314"

 

QUASI NESSUNO LO SA, MA......: E' ENTRATA IN VIGORE IL 14 OTTOBRE '95 LA NUOVA NORMATIVA C.E.E.- DETTO IN..SOLDONI: SE AVETE ACQUISTATO DEI VIAGGI DOPO IL 1.11. '95, SIETE TENUTI, PER EVENTUALI CONTROVERSIE, A FARE I CONTI CON LA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' EUROPEA.

DI SEGUITO, PROPONIAMO UNA RASSEGNA DEI PUNTI PIU' INNOVATIVI E PROBLEMATICI

 

A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE

La 111 (la legge con cui l' Italia ha recepito la 314 CEE), segna un piccolo ma significativo punto di svolta per il mondo delle Agenzie di viaggi dettaglianti (cioè di quelle che sono in contatto con il pubblico). Si tratta della prima volta che, a norma di legge, viene stabilita una differenza tra agenzia che opera "con licenza" ed una che è "abusiva". Secondo la legge 111, solo un viaggio acquistato presso un' agenzia con regolare licenza offre tutte le garanzie previste dalla stessa Legge. Viene così attribuito una sorta di "marchio di qualità", che le differenzia sostanzialmente dalle altre. Altri soggetti della Legge sono i Tour Operators. Ma attenzione, la distinzione è piu' sottile di quanto potrebbe a prima vista apparire. Il Tour Operator è colui che assume su di sè la responsabilità del confezionamento di un viaggio. Questo significa che puo' esser Tour Operator anche un Agente dettagliante ogni volta che, oltre a commercializzare un "pacchetto di viaggi", lo predispone in prima persona.

Tour Operator e Agenti di Viaggi: Qual' è la differenza ? Non sempre è chiara!

 

 

CAPARRA

Viene definita somma, caparra, acconto. E' uno degli aspetti poco chiari della nuova Legge, soprattutto a causa delle incertezze terminologiche. In base alla nuova normativa, se recede dal contratto di viaggio il Viaggiatore (cioè non parte piu', ma per motivi indipendenti dalla sua volontà e imputabili invece all' Organizzatore) gli viene reso il doppio della somma versata. Se recede invece il Tour Operator, si restituisce al Viaggiatore solo l' esatto ammontare della caparra.

La rinuncia del consumatore vale "doppio"!

 

 

RESPONSABILITA'

Il venditore (l' Agenzia di Viaggi dettagliante), in base alla nuova Legge, risponde solo nei limiti imposti dalla sua figura di Intermediario. Il tour Operator, invece, è responsabile per la completa strutturazione del "pacchetto turistico".

Chi sbaglia, paga!

 

 

REVISIONE PREZZO

Regola numero uno: per evitare guai, è bene sapere che è sempre indicato nel contratto che il prezzo puo' esser soggetto a variazioni. Regola numero due: quando viene modificato il prezzo, le voci che hanno comportato la variazione devono esser elencate dettagliatamente. Ma quali sono gli elementi che possono alterare il costo del viaggio? Per la Legge: i cambi, le tasse aeroportuali, il prezzo della benzina, l' IVA. In ogni caso è bene sapere che il prezzo non puo' piu' esser cambiato dai 20 giorni prima della partenza.

Prezzi chiari, amicizia lunga!

 

 

DANNI A COSE

(Art. 16): Secondo alcuni "addetti ai lavori", l' attuale redazione di questo articolo è imputabile solo ad una svista del Legislatore. I limiti sono eccezionalmente alti. Ad esempio, per un danno alla valigia, un Tour Operator puo' corrispondere fino a 10 milioni, mentre una Compagnia aerea, fino ad un milione.

Perdere la valigia,.....conviene!

 

EUROPA: LE ALTRE NORME DEI VIAGGIATORI

 

TRATTATO DI SCHENGEN

Il Trattato prevede la libera circolazione tra i Paesi firmatari (Benelux, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia ed Austria) e doveva già esser in vigore da marzo '95. Italia è riuscita da poco ad attuare la Legge, l'Austria e Grecia rimangono per ora esclusi e la Francia che aveva già applicato le norme, tiene d' occhio dal giugno '95 le ns. frontiere a causa degli arrivi di albanesi e curdi. E' comunque obbligatorio portare sempre con sè la carta d' identità valida per l' espatrio, anche se non viene piu' richiesta negli aeroporti europei.

 

DIRETTIVA 90/314

Viaggi e Vacanze tutto compreso. Il Decreto legislativo di recepimento (n. 111/95) che doveva esser recepito entro il 31.12.92, è entrato in vigore il 14.10.95. Vedere pagina precedente.

 

DIRETTIVA 93/13

Clausole abusive di contratto. In Europa doveva esser recepita il 31.12.94, ma solo il Belgio e l' Olanda l' hanno applicata. L' Italia, per ora, non ha ancora recepito la Direttiva che contiene un elenco di clausole abusive che, se inserite, non vincolano il consumatore. Se annullando queste clausole il contratto decade, chi l' ha sottoscritto non deve piu' rispettarlo.

 

REGOLAMENTO 259/91

E' il Regolamento che tutela il Turista dall' overbooking aereo! E' prevista una copertura per chi si trova senza posto dopo aver pagato il biglietto: si puo' scegliere tra il rimborso del biglietto, l' imbarco sul primo volo disponibile per la destinazione prevista, la prenotazione su un volo in una data futura. Il risarcimento previsto è di 150 ECU per i voli fino a 3.500 km. Raddoppia per percorrenze superiori. La cifra si dimezza se la Compagnia imbarca il Cliente su di un altro volo entro due o quattro ore, a secondo della destinazione.

REGOLAMENTI 92/2407 E 92/2409

Regolano la terza e definitiva tappa della Deregulation aerea. Sono entrati in vigore il 1 gennaio '93. Il traguardo definitivo per la Deregulation è il 1998: a partire da questa data, le Compagnie europee potranno operare nei collegamenti sia tra Stato e Stato che all' interno dei Paesi dell' Unione!

 

DECISIONE 91/396

E'entrata in vigore il 31 dicembre '92 (con deroghe fino al 31.12.96): introduce il n° 112 come numero telefonico d' emergenza in tutti i Paesi della Comunità Europea.